OBIETTIVI DELL’ECCEZIONE
In attuazione della Direttiva UE 2017/1564, l’art. 71-bis, comma 2-bis della legge n. 633/1941 (di seguito LDA) reca in favore di alcune categorie di beneficiari (non vedenti, ipovedenti, con disabilità percettive o di lettura, con determinate disabilità fisiche), una eccezione ad una serie di diritti esclusivi con riguardo ad alcuni tipologie di opere e previa loro trasformazione in “opere in formato accessibile”.
ENTITA’ AUTORIZZATE
Per consentire l’esercizio di tale eccezione, oltre che agli stessi beneficiari per un uso esclusivo, è consentito ad alcuni soggetti, definiti dalla legge “entità autorizzate”, di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui hanno legittimamente accesso (art. 71-bis, comma 2-quinquies).
ONERI DI COMUNICAZIONE PER LE ENTITA’ AUTORIZZATE
Per svolgere le attività consentite dall’articolo 71 bis, comma 2- quinquies della legge n. 633/1941 le entità autorizzate sono tenute a dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e a rispettare una serie di oneri: la verifica del possesso di tali requisiti e del rispetto degli obblighi è disciplinata dal DPCM del 6 luglio 2020.
- In base a tale provvedimento le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al MiBACT via pec all’indirizzo mbac-dg-bic.servizio2@mailcert.beniculturali.it ovvero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al MiBACT – DGBDA – Servizio II Diritto d’Autore - Via Castro Pretorio n. 105, 00185 Roma - una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/00, redatta sul modulo disponibile sul sito della Direzione Generale
Le entità autorizzate dovranno attestare la denominazione, i dati identificativi i recapiti, le informazioni inerenti il riconoscimento o l’autorizzazione acquisiti per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni in favore della categoria di beneficiari contemplata dalla legge ed ogni altro dato richiesto. La dichiarazione dovrà essere corredata dalla copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.
- Le entità autorizzate sono altresì tenute a trasmettere al MiBACT- DGBDA, al Ministero della salute e all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione con le informazioni relative all’adempimento degli obblighi di cui all’art. 71-bis, commi 2-undecies e 2-duodecies della LDA. Secondo l’articolo 71-bis, comma 2-undecies le entità autorizzate sono tenute a:
a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;
d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui le entita' autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).
Secondo l’art. 71-bis, comma 2 duodecies, le entità autorizzate devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle entita' autorizzate, anche stabilite all'estero e ai titolari dei diritti:
a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono
di copie in formato accessibile e i formati disponibili;
b) il nome e i contatti delle entita' autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-decies.
VERIFICHE
Come previsto dalla normativa vigente in tema di dichiarazioni sostitutive, il MiBACT-DGBDA è tenuto ad effettuare le verifiche sulle dichiarazioni pervenute. Tali verifiche saranno svolte a campione con cadenza semestrale, nella misura pari almeno al 20% delle dichiarazioni sostitutive acquisite agli atti, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità e sulla regolarità della documentazione.
Sul sito www.librari.beniculturali.it saranno periodicamente pubblicati i dati sulle dichiarazioni pervenute e sugli eventuali esiti delle verifiche che abbiano comportato la decadenza, per l’entità, dai benefici previsti dalla legge.
Con riguardo agli obblighi di cui all’art. 71-bis, commi 2-undecies e 2-duodecies il MiBACT- DGBDA, il Ministero della salute e all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, ricevono da parte delle entità autorizzate, entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione con le informazioni relative all’adempimento degli obblighi.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA